Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della Costituzione italiana e degli arti coli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione non ricono sciuta, senza finalità di lucro, denominata “EURODEFI Professional Club of tax, legal & financial advisers”, d’ora in poi “l’Associazione”.
L’Associazione ha sede in Milano, alla Via Manfredo Camperio,9.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività, sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
L’associazione è apolitica ed aconfessionale ed è costituita a tempo inderterminato.

 

Art. 2 - Scopo e oggetto

L’Associazione, esclusa ogni attività commerciale, non persegue fini di lucro.
L’Associazione ha quale scopo la creazione di una rete tra dottori commercialisti, revisori contabili, avvocati, ingegneri, iscritti nei rispettivi al bi professionali, docenti universitari in materie economiche, aziendali, giuridiche e finanziarie ed in genere fra chi esercita un’attività economica e/o finanziaria e/o professionale o di docenza nei settori economici, contabili, giuridici, finanziari ed assicurativi.
L’Associazione si pone l’obiettivo di sviluppare la gestione degli affari de gli associati e promuovere il loro business professionale, nonché quello di svolgere e tenere attività e sessioni congressuali, convegnistiche, seminariali e comunque di formazione ed aggiornamento degli associati, anche in collaborazione con soggetti terzi, sia in Italia che all’estero.
L’attività potrà essere svolta anche mediante la progettazione e la realizzazione di modelli organizzativi e/o gestionali, l’assistenza nei settori legati all’informatica, alla telematica, ai servizi assicurativi e finanziari, ai servizi di ricerca, selezione e formazione del personale e/o dei collaboratori, lo scambio di servizi tra associati nel rispetto dell’indipendenza professionale di ciascuno.
Per conseguire lo scopo l’associazione potrà svolgere l’attività diretta a concludere convenzioni utili o necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati.
L’Associazione potrà anche creare una serie di collegamenti con Enti e professionalità omologhe internazionali, al fine di assicurare agli associa ti la presenza di corrispondenti all’estero per la propria attività professionale.
L’Associazione, esclusa ogni attività commerciale, potrà anche detenere ed amministrare partecipazioni sociali purché strumentali al raggiungi mento dello scopo associativo.

 

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svol gimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie degli associati;
b) quote associative straordinarie degli associati;
c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e) entrate derivanti da attività strumentali per il raggiungimento dello scopo associativo;
f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dello scopo associativo nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le erogazioni di liberalità di tutti coloro che condividono lo scopo associativo dell’Associazione non possono in alcun modo condizionare l’attività.
Il patrimonio è costituito dai fondi di dotazione conferiti in sede di costituzione e dalle dotazioni sia pubbliche che private conferite successiva mente a tale titolo.

 

Art. 4 - Associati

Possono essere membri dell’Associazione dottori commercialisti, revisori contabili, avvocati, ingegneri, iscritti nei rispettivi albi professionali, docenti universitari in materie economiche, aziendali, giuridiche e finanzia rie ed in genere chi esercita un’attività economica e/o finanziaria e/o professionale o di docenza nei settori economici, contabili, giuridici, finanziari ed assicurativi, siano essi persone fisiche o costituiti sottoforma di persona giuridica e/o associazioni professionali, che ne facciano richiesta scritta accompagnata dalla presentazione di un associato, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota associativa e che dichiarino nella domanda di ammissione:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione.
E’ fatta salva la facoltà per gli associati di poter far parte di altri organismi similari a questa Associazione sia in Italia, sia all’estero.
Il numero degli associati è illimitato.
Il Consiglio Direttivo nell’accogliere o nel respingere la domanda dovrà attenersi ai criteri richiesti dallo Statuto per l’ammissione.
La decisione sulla domanda deve essere motivata e notificata dal Consiglio Direttivo all’interessato.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.
E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, del rendiconto annuale e per la nomina dell’organo diretti vo dell’Associazione.
Gli incarichi associativi sono gratuiti, salvo eventuali rimborsi spese.
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo e che avrà effetto alla chiusura dell’esercizio in corso se presentata almeno tre mesi prima;
b) per morosità, qualora l’associato, non avendo comunicato disdetta, sia rimasto in arretrato con il pagamento della quota associativa e non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
c) per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno, ove vigente;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
- condotta contraria alle attività dell’Associazione;
- indegnità morale dell’associato per condanna che comporti l’interdizione dai pubblici uffici;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano in compatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
La delibera di esclusione deve essere comunicata all’associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso promosso in prima istanza verso l’Organo di controllo e in seconda istanza verso gli associati in Assemblea, la cui decisione è inappellabile.
Gli associati esclusi per morosità, per essere riammessi, devono versare tutte le quote associative arretrate.
L’associato che si dimette o che viene escluso non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Ciascun associato ha diritto ad un voto qualunque sia il versamento della quota effettuato.
Gli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
- di partecipare alle decisioni dell’Assemblea degli associati e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, del rendiconto annuale e dei Regolamenti e per la nomina dell’organo direttivo dell’Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare lo scopo associativo;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli associati.
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dagli associati;
- ad osservare il Regolamento Interno se emanato dal Consiglio Direttivo;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed al decoro e prestigio dell’Associazione;
- a pagare i contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 bis - Associati onorari

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, può deliberare l’ammissione di associati onorari.
Gli Associati onorari sono personalità eminenti nei campi socio economici finanziari ed accademici, di assoluto e riconosciuto prestigio e riconoscibilità, che si siano particolarmente distinti nella loro carriera, che non abbiano età inferiore ai 50 anni all’atto della delibera da parte del Consiglio Direttivo e che, al momento dell’assunzione della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, non esercitino alcuna attività economica professionale o di docenza, in proprio e non.
Gli Associati onorari sono presentati al Consiglio per la votazione dal Presidente e da almeno uno dei vice presidenti o da almeno tre consiglieri.
Gli Associati onorari assumono i medesimi diritti e doveri degli altri associati, fatta eccezione per il pagamento della
quota associativa dalla qua le sono dispensati vita natural durante.
Gli associati onorari non assumono alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 6 - Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo o, ove richiesto, dalla maggioranza degli associati, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di ammissione dell’associato.
L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
I diritti amministrativi ed i diritti patrimoniali sono uguali per tutti gli associati.
La quota associativa iniziale è pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) per l’anno 2011, mentre per gli anni successivi verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo .
L’assunzione della qualità di associato comporta l’adesione alle decisioni prese in conformità alla legge e allo Statuto dell’Associazione.
La qualità di associato non è trasmissibile.

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi sociali dell’Associazione:
L’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo costituito o dal Collegio Sindacale o dal Revisore contabile.

 

Art. 8 - L’Assemblea degli associati

E’ costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota alla data di adunanza dell’Assemblea ed a cui non sarà stata comunicata esclusione ai sensi e per i casi dell’art. 4. I soci esclusi e che hanno op posto ricorso avverso la decisione del Consiglio Direttivo e per i quali non si è ancora espresso l’Organo di Controllo o l’Assemblea non posso no partecipare alle adunanze della stessa. Sono di competenza dell’Assemblea degli associati l’approvazione del rendiconto, la nomina del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, la decisione in ordine ai con tributi per la copertura di eventuali perdite, la nomina e la revoca per giusta causa dei consiglieri, le modificazioni dello Statuto dell’Associazione, le deliberazioni sulle operazioni di gestione tutte sottoposte all’esame degli associati su iniziativa del Consiglio Direttivo o di oltre un terzo degli associati, l’acquisto di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla loro competenza.
L’Assemblea viene convocata (nella sede dell’Associazione o altrove, purché in Stati membri dell’Unione Europea) dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Essa Assemblea può essere convocata in prima ed anche in seconda convocazione.
Il quorum costitutivo dell’Assemblea degli associati, in prima convocazione, è pari ad almeno il cinquanta percento più uno degli Associati, conteggiando sia gli associati presenti personalmente sia per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita presenti almeno, personalmente o per delega, un numero di associati superiori ad un terzo.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Gli associati possono partecipare all’Assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato, non membro del Consiglio Direttivo; nessuno associato può essere portatore di più di cinque deleghe.
Su decisione del Consiglio Direttivo le decisioni degli associati possono essere prese in via epistolare in sostituzione del metodo Assembleare. In questo caso le decisioni degli associati possono essere prese con la raccolta di adesione scritta alla proposta formulata per iscritto anche per fax e per posta elettronica.
Il formulario dovrà contenere le generalità dell’associato, la proposta di deliberazione, l’espressione del voto, la data e la sottoscrizione dell’associato.
La decisione presa con la raccolta di adesione scritta si considera presa alla data indicata nel documento sul quale si esprime il consenso.
Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati così come le decisioni epistolari a mezzo formulario sono prese con il consenso della maggioranza degli associati presenti, fatte salve le specifiche maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.
Le decisioni degli associati relative alla revisione o alla modifica dello statuto sono comunque prese con il metodo assembleare e con il con senso di una maggioranza pari a due terzi degli associati.
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un Segretario nominato all’atto dell’inizio lavori Assembleari dalla maggioranza relativa degli associati presenti personal mente o per delega.
Il Verbale dell’Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli associati presenti personalmente o per delega firmano il foglio delle presenze.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, nominati dagli associati in Assemblea, previa determinazione del numero.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Non può essere nominato amministratore chi non è associato, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione (cooptazione).
I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza natura le del Consiglio Direttivo in carica.

 

Art. 9.1 - Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dagli associati in Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può eleggere due Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno vengano fornite, se possibile, preventivamente a tutti i consiglieri.
Il Presidente verifica la regolare costituzione dei Consigli Direttivi e dell’Assemblea accertando l’identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e/o ai Vice Presidenti.
Il Presidente, o in sua assenza i Vice Presidenti, hanno il potere di rappresentare l’associazione di fronte a terzi, ed alle amministrazioni pubbliche e private, di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia nella qualità di attori che di convenuti.
I contratti conclusi dal Presidente, o in sua assenza dai Vice Presidenti, eccedenti il potere di rappresentanza o estranei allo scopo associativo o in assenza di regolare delibera sono annullabili, solo se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile da parte del terzo.

 

Art. 9.2 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede o altrove, purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.
Nei casi di urgenza la convocazione, nei modi di cui sopra, è valida se inviata tre giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo.
Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo all’atto dell’inizio delle riunioni nomina un Segretario per la redazione e firma, con il Presidente, del verbale.
Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri.
La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il
Segretario, che provvede alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Art. 9.3 - Deliberazioni del Consiglio

Salvo i casi in cui lo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 9.4 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello scopo associativo, esclusi quelli che per legge o in forza del presente Statuto sono inderogabilmente riservati all’Assemblea degli associati ed alle decisioni di questi.
Al Consiglio sono attribuiti poteri gestionali, poteri di iniziativa e di organizzazione e poteri esecutivi relativi alla gestione dell’Associazione.
Il Consiglio può nominare Comitati tecnici e scientifici come organi di consulenza formati da esperti, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento dell’Associazione.
Il Consiglio può decidere assunzioni e licenziamenti di personale ed il conferimento e la revoca di incarichi a terzi, anche di natura professionale, nelle modalità e secondo legge.

 

Art. 10 - Organo di controllo

E’ previsto un organo con funzioni di revisione legale dei conti e di controllo di legittimità e di merito sulla gestione amministrativa e di valutazione circa l’adeguatezza dell’organizzazione complessiva ed amministrativa dell’Associazione.
L’Organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei sindaci), ovvero in forma monocratica (revisore contabile), a se conda delle necessità e secondo il volere e la deliberazione o decisione epistolare dell’Assemblea degli associati.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica per tre anni, i suoi membri sono nominati dagli associa ti in Assemblea e possono essere rieletti; gli associati provvedono anche alla nomina del Presidente.
Il revisore contabile dura in carica per tre anni, è nominato dagli associati in Assemblea e può essere rieletto.
I sindaci, ovvero il revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
All’Organo di controllo è affidato il controllo della contabilità ed il controllo della gestione amministrativa, in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente e secondo legge eseguita al fine del raggiungimento dello scopo associativo, oltre che conforme al dettato legislativo e statutario.
L’Organo di controllo, in presenza di fatti in violazione di norme statutarie o di legge, qualora lo ritenga necessario, ha potere di convocazione dell’Assemblea degli associati.
L’Organo di controllo si riunisce periodicamente, ogni novanta giorni, per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su convocazione del Presidente del Collegio Sindacale se presente. Per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che sarà trascritto nell’apposito libro e firmato dai sindaci presenti.
L’Organo di Controllo valuta e riferisce all’Assemblea degli associati circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associa zione.

 

Art. 11 - Rendiconto dell’Associazione

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea degli associati l’approvazione del rendiconto economico finanziario e patrimoniale e della relazione di accompagnamento.
Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione con un giudizio sulla continuità associativa.

 

Art. 12 - Divieto di distribuzione di fondi

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 13 - Libri dell’Associazione

Oltre ai libri contabili ed agli eventuali libri da tenersi per legge, l’Associazione ha obbligo di istituire il “Libro degli Associati” che numerato e vidimato su ogni pagina, nei modi di legge da Notaio, o, in alternativa, vidimato da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro ammissione all’Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
E’ altresì obbligo dell’Associazione istituire il “Libro dei Verbali delle deliberazioni dell’Assemblea e delle decisioni degli associati” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo” vidimati come previsto in questo articolo per il “Libro degli Associati”.
Tutti i libri sono liberamente consultabili dagli associati, con congruo preavviso.

 

Art. 14 - Scioglimento dell’Associazione

Gli associati deliberano in Assemblea:
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
In questo l’Assemblea è validamente costituita e delibera sullo sciogli mento con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) degli associati. In caso di assunzione di delibera per lo scioglimento dell’Associazione è vietato il ricorso alle decisioni degli associati in forma epistolare con formulario.
In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati.
Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità analoghe, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo della cultura in generale.

 

Art. 15 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’associazione ed i singoli associati, ovvero tra gli associati medesimi, nonché tra l’associazione e gli eredi di un associato defunto o tra questi ultimi e gli altri associati, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nelle quali la legge prevede l’intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte a tentativo di conciliazione da esperire presso la Camera Arbitrale della Lombardia, il cui regolamento si intende qui integralmente richiamato.
Nel caso in cui il tentativo fallisca le medesime controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.
Detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui l’associazione ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.
Nell’ipotesi in cui il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti designato non provveda, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, la no mina dell’intero Collegio verrà effettuata, ad istanza della parte più diligente, dal Tribunale del luogo in cui l’associazione ha la sede legale, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente.
Gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità ed a maggioranza.
La sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.
Sono soggette alla stessa disciplina le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

 

Art. 16 - Norme di rinvio

Per i rapporti con l’associazione il domicilio degli associati e dei consiglieri è quello risultante dalla domanda di ammissione o successive variazioni.
Per domicilio si intende non solo l’indirizzo ma anche il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di associazioni ed al regolamento che eventualmente sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dagli associati in Assemblea.